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18/08/2016 - 08:37:38

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ILLEGITTIMO LO SPORTELLO DI INFORMAZIONI TURISTICHE APERTO DAL COPAT A PIAZZA ARMERINA

Nessuna associazione o impresa pubblica o privata può attivare attività deputata all'accoglienza e informazione se non concordata e autorizzata dal servizio reg turistico


Illegittimo lo sportello di informazioni turistiche aperto dal CoPat a Piazza Armerina Lo sportello informazioni aperto dal copat di piazza armerina è assolutamente illegittimo e illegale perché non autorizzato dal locale servizio regionale turistico che ha la prerogativa sulla vigilanza di questi soggetti giuridici e la competenza per certificare la conformità ai parametri dettati dalla regione.

Infatti, la locale pro loco Mosaici, associazione riconosciuta dalla regione perché inserita nell'albo del dipartimento regionale del turismo, i cui locali sono stati autorizzati illo tempore dalla provincia, oggi dal locale servizio reg turistico, ai fini dello svolgimento delle attività di informazione e accoglienza turistica, ha dovuto ottenere la certificazione di conformità occorrente, sottoponendosi ai controlli e vigilanza dell'unico ente deputato a questo: il servizio regionale turistico.
Il comune di Piazza, che come tutti gli enti locali può attivare anche in convenzione con soggetti privati, sportelli d'informazione e accoglienza turistica, deve, preventivamente, ottenere l'autorizzazione dal locale servizio reg turistico per lo svolgimento delle attività de quo, con la certificazione di conformità di cui sopra.

Nessuna associazione o impresa pubblica o privata, così come nessun ente locale, sua sponte, può attivare attività deputata all'accoglienza e informazione se non concordata e autorizzata dal servizio regionale turistico, perché espressamente vietata dalla Legge regionale e dal Codice del Turismo, a salvaguardia del turista e del viaggiatore. 
Su indicazione e richiesta del servizio regionale turistico, previa diffida all'ente privato che abbia aperto abusivamente sportelli d'informazione e accoglienza turistica senza autorizzazione, e, poi, redazione del relativo verbale in cui si evincano le norme violate, la questura competente é titolata per la chiusura dell'attività e per i susseguenti e conseguenziali atti.

   
Peraltro, recentemente, il 1 luglio di quest'anno, la Giunta Regionale di Sicilia ha attribuito tutti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r. 15 Settembre 2005, n.10, precedentemente delegate alle province, ai servizi regionali turistici, per cui i servizi regionali turistici dell'isola avranno competenza per la raccolta di dati statistici del territorio e la loro elaborazione; la vigilanza sulle imprese turistiche; la progettazione e realizzazione di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse turistiche; i controlli e l'aggiornamento sulle imprese iscritte all'albo regionale delle associazioni turistiche Pro Loco; la classificazione alberghiera ed extralberghiera, al fine del rilascio del nlla osta. per l'apertura delle strutture ricettive; la competenza su tutti gli sportelli d'informazione turistica per l'autorizzazione all'apertura e ilrilascio della certificazione di conformità ai parametri della norma regionale; la realizzazione dei protocolli di intesa con i luoghi della cultura sul territorio; l'assistenza ai turisti, agli operatori turistici pubblici e privati e alle società sportive; il controllo sul flusso dei dati quindicinali su eventi e manifestazioni turistiche e sportive verso il Dipartimento del Turismo; le valutazioni afferenti alla definizione del Calendario regionale delle manifestazioni per il territorio di competenza; la vigilanza sulle Agenzie di viaggi e sulle manifestazioni sportive.

Michelangelo Trebastoni



 

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