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26/11/2010 - 08:53:09

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FIORIGLIO BASILIO: RIVEDIAMO IL REGOLAMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il regolamento risale al 1994


Fioriglio Basilio: rivediamo il regolamento delle sedute del consiglio comunale

Comunicato stampa

Premessa la vicenda dell’elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale, che ha immobilizzato l’attività del  Consiglio  per l’assenza di norme specifiche nello Statuto Comunale, e nel regolamento delle sedute del Consiglio Comunale; Analoga situazione si verificò con le mie dimissioni  da Presidente del Consiglio Comunale,  per il riporto dei due candidati che ottenendo in n. 4 votazioni la parità  di voti  non ne determinarono l’elezione delimitando i poteri del Vice Presidente e la paralisi dei lavori Consiliari. Per tali motivi scrivevo al Presidente del Consiglio ed ai colleghi chiedendo l’adozione di specifiche norme nello Statuto e Regolamento, purtroppo  all’epoca la  mia proposta non trovò seguito.   OggiAggiungi un appuntamento per oggi a mio modesto avviso sarebbe necessario avviare la procedura  di rivisitazione dello statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale,  adeguandolo alle  nuove norme legislative che nel tempo si sono succedute atteso che  lo  Statuto risale al 1995  e  il regolamento dello svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale all’anno 1994.   Ciò premesso le mie proposte alle modifiche ed integrazioni dovrebbero riguardare le materie relative a chiarire specificatamente: 1) Se il Consiglio Comunale potrà svolgere l’attività in vacanza del Vice Presidente; 2) Chi dovrà essere eletto nel caso che due candidati riportano parità di voti, specificatamente    nell’elezione del Presidente del Consiglio e di altri organi elettivi di competenza del Consiglio   Comunale; 3)Quali poteri assumerà il Vice Presidente nell’evenienza di vacanza del Presidente del C. 4)Quale  significato ( favorevole o no) assumerà il voto di astensione; 5)Se la conferenza dei Capigruppo può assimilarsi alle Commissioni; 6)Se il Consiglio Comunale può autonomamente avviare l’iter procedurale per predisporre i   regolamenti, ritenuto che l’art. 28  “competenze e attribuzioni” lett. A e B dello Statuto”,  recita   che il Consiglio Comunale può predisporre i regolamenti e successivamente  adottarli ( art.87   Statuto Comunale) , senza la preventiva delibera della G.M. 7)Legge  24.11.1981 n. 689, di depenalizzazione e modifica del sistema penale, consente   all’opponente e all’Autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione di stare personalmente nel   giudizio di opposizione senza il patrocinio di Avvocato. Il Sindaco p.t. quale  rappresentante    Legale dell’Ente può costituirsi nelle controversie e stare in giudizio personalmente o delegando  un funzionario Comunale, competente per la materia di cui era  stato chiamato in giudizio. Alla  luce della sentenza del 16.06.2005, n. 12868, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel  ridefinire i contorni della rappresentanza in giudizio degli Enti Locali, rappresentato dall’art. 1 del dlg. N.267/2000 (T:U.) , ha sancito che non può essere delegato a stare in giudizio  il dirigente, se non espressamente regolamentato nello Statuto. Pertanto è necessario  regolamentare con  urgenza lo Statuto con la configurazione del potere di rappresentanza del dirigente del settore chiamato in giudizio. Nel caso contrario si avrebbe un danno economico rilevante, dovendo nominare di volta in volta un legale, tenuto conto che il  Sindaco per gli impegni Istituzionali non potrebbe mai essere presente nelle aule giudiziarie. Si invitano le SS.LL., a dare il contributo delle proprie considerazioni ed integrazioni alla proposta in essere, esercitando, per la parte di competenza, l’avvio del procedimento finalizzato alla rivisitazione dello Statuto.



 

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