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13/12/2010 - 09:43:52

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PRECISAZIONI DEL COMITATO CITTADINI ENNESI SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Non esiste ad oggi alcun piano industriale del servizio di raccolta e smaltimento


Precisazioni del Comitato Cittadini ennesi sulla raccolta dei rifiuti

Comunicato stampa a cura del comitato cittadini ennesi:

 gestione servizio integrato dei rifiuti.   Nel premettere che lo scrivente Coordinamento dei Comitati Cittadini Ennesi , da tempo si sono posti il problema di salvaguardare la corretta e puntuale gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l’intera provincia di Enna, chiedendo e garantendo da un lato la determinazione di una tariffa legittima e congrua rispetto ai servizi espletati e, dall’altro, cercando di organizzare i servizi in modo tale da garantire i livelli occupazionali attuali  e la puntualità nel pagamento degli stipendi; VISTO CHE: 1) la sentenza del C.G.A. di Palermo n.48 del 09/02/09  , passata in giudicato e nella quale si sentenzia che l’affidamento in house a Sicilia Ambiente SpA è illegittimo e che occorre pertanto procedere a gara ad evidenza pubblica;
2) l’assemblea dei soci dell’ATO non ha mai tenuto conto di tale sentenza ed ha prorogato di volta in volta l’affidamento al gestore Sicilia Ambiente senza determinare il costo del servizio; 3) non esiste ad oggi alcun piano industriale del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti per l’intera Provincia, il che non consente di  stabilire l’organizzazione efficiente ed il costo complessivo del servizio;
4) non esiste ad oggi il rendiconto del costo del servizio per gli anni precedenti (2008 e 2009), in quanto i bilanci dell’Autorità d’Ambito e della partecipata Sicilia Ambiente non risultano approvati;
5) non ci è dato sapere di conseguenza l’ammontare dei debiti dell’intero sistema, ed i crediti certi ed esigibili nei confronti degli utenti che non hanno pagato le bollette  per i vari anni, perché, da questi, ritenute illegittime. Ad oggi pendono migliaia di ricorsi presentati dai cittadini alla Commissione Tributaria Provinciale, tra cui quelli esaminati sono tutti accolti (anni 2004-2005), mentre la decisione del C.G.A. ha dichiarato illegittime le bollette per gli anni 2006 e 2007;

CONSIDERATO CHE:

1) quasi tutti i Consigli Comunali della Provincia di Enna hanno approvato  per gli anni 2009 e 2010 la rispettiva TARSU, determinando in maniera autonoma, come per legge, il costo complessivo del servizio;
2) la sommatoria delle delibere fatte dai Consigli Comunali non corrisponde al costo del servizio determinato da Sicilia Ambiente SpA senza che quest’ultima specifichi meglio la pretesa e le ragioni organizzative che facciano richiedere tale pretesa;
3) i Consigli Comunali hanno deliberato il costo del servizio in assenza dei consuntivi degli anni precedenti;
4) in sede di approvazione della tariffa i Consigli Comunali hanno determinato il costo complessivo del servizio sulla base di un piano analitico in cui erano previsti: numero operatori da impiegare per raccolta e spazzamento, periodicità lavaggio cassonetti, raccolta differenziata, spese generali, spese di smaltimento, ecc.;
5) nella fase di espletamento dei servizi, il gestore Sicilia Ambiente non ha adempiuto in parte  ai servizi previsti nel piano economico di ciascun Comune (leggi: raccolta differenziata, lavaggio cassonetti, ecc.);

 RICHIAMATE  INFINE:

1) la circolare dell’8/6/2010 dell’Assessore Regionale all’Energia nella quale si specifica che “…se la previsione non tiene conto del costo del servizio effettivamente accertato, deve ritenersi sotto ogni profilo non consentita l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali….; ….gli Enti Locali restano onerati di accertare l’esistenza di spese improprie nella gestione degli ATO….”;
2) la consolidata Giurisprudenza della Corte dei Conti, la quale dice: “i risultati economici delle società a partecipazione pubblica non possono non avere ripercussioni nei bilanci dell’Ente Locale….” (delibera 15/08 Sez. Puglia);
3) la decisione della Corte dei Conti della Campania n. 1492 del 09/12/2009  con la quale si sentenzia che “sussiste il danno pubblico patrimoniale materiale determinato dalla mancata o insufficiente realizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani…..di questo danno rispondono, a titolo di colpa grave, il Sindaco e i competenti dirigenti dell’Ente Pubblic il primo cittadino perché ha omesso di assumere iniziative finalizzate all’incremento della raccolta differenziata, mentre i dirigenti per non avere curato il preciso obbligo di assicurare la legittimità degli adempimenti prescritti dalla legge in materia, per non avere curato la vigilanza e il controllo dei servizi gestiti dalla ditta appaltatrice, venendo meno all’obbligo d’impulso, nei confronti dello stesso Sindaco….”.
4) la legge di riordino degli ATO n.9 dell’8/4/2010; si propone alle SS.LL. in indirizzo e ciascuno per le proprie competenze istituzionali e per quelle conferite dalla legge: 1) di deliberare in sede di assemblea ATO la rescissione del contratto di affidamento in proroga del servizio alla società Sicilia Ambiente; 2) di deliberare la gestione diretta dei servizi da parte di ciascun Comune, fino al conferimento in discarica, determinando i mezzi, le attrezzature necessarie e trasferendo il personale (in possesso dei requisiti previsti dalla legge 9/10) necessario a gestire il servizio in condizioni di efficienza ed economicità;
3) di deliberare con effetto immediato l’organizzazione della raccolta differenziata spinta porta a porta e la gestione dei CCR;
4) di garantire, ciascun Ente Locale, la copertura del servizio ed i flussi finanziari necessari per assicurare la puntualità nel pagamento delle spettanze ai lavoratori ed il pagamento dei fornitori;
5) di lasciare all’Autorità d’Ambito la gestione degli impianti ed il coordinamento della raccolta differenziata dai CCR alle piattaforme ecologiche;
6) di porre in scioglimento la stessa ATO (art. 19 c. 1 l.r. 9/10) nominando un commissario liquidatore che assicuri la discontinuità rispetto alle gestioni passate, in modo da determinare la massa del passivo e richiedere alla Regione la copertura finanziaria e di conseguenza procedere ad onorare i debiti contratti fino ad oggi;
7) di considerare le superiori decisioni temporanee, in attesa delle norme attuative della legge  di riordino del settore (l.r. 9/10), dell’approvazione del nuovo piano rifiuti in Sicilia (in corso di definizione), della costituzione dei nuovi Ambiti (SRR), la predisposizione del piano d’ambito, del piano economico-finanziario e il capitolato di appalto per procedere ad individuare il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio ai Comuni (art.15 legge 9/10).   In attesa di riscontro e disponibili per ulteriormente approfondire le proposte di cui sopra, si porgono cordiali saluti. Enna, lì 13/12/2010
  IL COORDINATORE PROV.LE
  (Dr. Carlo Garofalo
 



 

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