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28/02/2013 - 09:15:36

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NIENTE MULTA PER IL CONDUCENTE BECCATO A CIRCOLARE CON IL CERTIFICATO E ASSICURAZIONE SCADUTI

Nessun verbale per chi circola entro i quindici giorni successivi dal termine di scadenza del contratto


Niente multa per il conducente beccato a circolare con il certificato e assicurazione scaduti

Una circolare del Ministero dell’Interno chiarisce che dopo l’entrata in vigore del divieto di rinnovo tacito della polizza Rc auto, il conducente può continuare a esibire temporaneamente il vecchio certificato Niente multa per il conducente beccato a circolare con il certificato e assicurazione scaduti entro i quindici giorni successivi alla scadenza della polizza R.Cauto.

Lo chiarisce una circolare emessa dal ministero dell’Interno che interpreta l’articolo 22 del decreto legge 179/12, che, come è noto, ha modificato il decreto legislativo 209/09 (codice delle assicurazioni private) introducendo l’articolo 170-bis sull’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative. Come Giovanni D'Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, aveva già evidenziato, il decreto in questione ha stabilito che le compagnie assicurative possono stipulare contratti di assicurazione obbligatoria Rc auto della durata di un anno che si risolvono automaticamente alla loro scadenza naturale, con esplicito divieto di rinnovo tacito.

La compagnia assicurativa ha l’obbligo avvisare per tempo (con un preavviso di almeno trenta giorni) il contraente della scadenza del contratto e, allo stesso tempo, mantenere valida la garanzia prestata con la precedente assicurazione fino all’effetto della nuova polizza, vale a dire fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso. Il conducente, in attesa di sottoscrivere un altro contratto, potrà dunque continuare a esibire certificato e contrassegno scaduti, durante questo periodo.

Prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, vi era l’obbligo di verificare la continuità tra la validità di un contratto assicurativo ed il successivo, consentendo così all’agente di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di accertare l’illecito solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza. Con le nuove disposizioni il beneficio della copertura assicurativa per quindici giorni è esteso automaticamente a tutti, rendendo superflua o addirittura inutile la verifica.



 

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