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17/12/2014 - 07:16:46

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INTERVENTO DI GIAMPIERO ALFARINI - PIAZZA ARMERINA LA CITTÀ DEGLI ESPERTI

Non c’è settore della vita pubblica dell’ente che non sia stata affidata a un esperto. Ma la normativa è stata rispettata?


Intervento di Giampiero Alfarini - Piazza Armerina la città degli esperti
Avv. Giampiero Alfarini

La redazione di StartNews riceve e pubblica.

A volte, i ritmi frenetici della società di oggi, ci fanno perdere di vista le piccole fortune che ci capitano.
E’ il caso di noi cittadini piazzesi che – impegnati nelle infinite sfide che la vita ci pone –non ci siamo accorti (almeno non tutti) che da qualche tempo, un nutrito gruppo di persone si occupa di pianificare e risolvere ogni aspetto della vita del nobile comune: si tratta del pool di esperti nominati dal Sindaco Miroddi.
Ce n’è per tutti i gusti: l’esperto in tematiche per la promozione e sviluppo del turismo, quello per la sanità, quello per la telefonia, quello per le feste, quello per l’energia, quello per lo sport, quello per l’economia, e in ultimo, vero e proprio fiore all’occhiello, il team della comunicazione, composto da altri 5 esperti.
Ne dimentico sicuramente qualcuno, ma a occhio e croce, dovremmo essere tra le 12 e le 15 unità. 
E chi si immaginava tanta grazia!

In sostanza, non c’è settore della vita pubblica dell’ente che non sia stata affidata a un esperto. Naturalmente, tutti costoro svolgono l’incarico a titolo gratuito (e ci mancherebbe pure), salvo rimborso spese.
Ora, sebbene l’art. 14 della L.R. 7/92 stabilisca che: “il Sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo DETERMINATO che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’Amministrazione”, tale norma deve essere letta ed interpretata alla luce della successiva evoluzione legislativa in materia.

Tralasciando volutamente – per non annoiare il lettore – di entrare nel merito della normativa di riferimento, possiamo sintetizzarne alcuni punti cardine, confortati da costante giurisprudenza della Corte dei Conti:
1) L’attività amministrativa deve essere svolta da propri organi e uffici, il ricorso a soggetti esterni è ammesso in relazione ad aventi straordinari, ai quali non è possibile fare fronte con il personale interno;
2) Il provvedimento di conferimento dell’incarico al soggetto esterno deve avere come indefettibile presupposto la ricognizione e la certificazione dell’assenza di specifiche professionalità;
3) Secondo costante giurisprudenza, l’incarico deve avere natura temporanea, il che esclude una attività continuativa rientrante nell’ordinaria attività amministrativa. Diversamente, il ricorso all’esterno può essere qualificato come uno strumento per ampliare surrettiziamente i ruoli organi dell’ente al di fuori di quanto consentito dalla legge;
4) Il ricorso all’esperto esterno deve essere legittimato dal requisito dell’alto contenuto di professionalità, adeguatamente motivato;
5) I rimborsi spese, comunque, costituiscono un costo per cui occorre che l’atto di nomina sia munito di apposita copertura finanziaria;
6) Il ricorso alla consulenza gratuita, ove non supportata dai requisiti di cui sopra, può costituire un ingiusto vantaggio in termini di esperienze e referenze e può, altresì, configurarsi come tentativo di raggirare le norme sulla contabilità pubblica;

E’ opportuno osservare ancora, che la stessa L.R. 7/92 all’art 14, comma 2° lettera a, fissa in n. di due gli incarichi che si possono conferire ad esperti estranei all’amministrazione nei Comuni fino a 30.000 abitanti, e che la delibera della Corte dei Conti Sicilia n. 25/2010 stabilisce:
a-l’indizione di apposito avviso pubblico, che ne motivi la necessità e specifichi in particolare, la carenza di idonee professionalità nell’ambito dell’Ente;
b-la pubblicazione di avviso pubblico con l’indizione di tutti i requisiti di ammissibilità e le modalità di valutazione dei titoli;
c-la valutazione comparativa dei curricula dei candidati;

Vale la pena infine, richiamare un parere dell’Ufficio Legislativo della Regione Sicilia (Gruppo III/54.11.2001) sulla sussistenza dei requisiti de quibus e sulla adeguata documentazione degli stessi  con riferimento anche  alla L. 19/97 che ha come ratio (tra le altre cose), quella di evitare la formazione di CENTRI DI POTERE.
Tale rischio va evitato qualunque sia l’organo designante.

La mia riflessione, da cittadino attento a che un solo centesimo di denaro pubblico non venga sprecato è la seguente: siamo sicuri che in organico all’amministrazione non c’erano soggetti in grado di assolvere i compiti assegnati agli esperti? Siamo sicuri che tutti, ma proprio tutti, gli esperti nominati abbiano il requisito indefettibile dell’alto contenuto di professionalità? Siamo sicuri che siano stati assolti gli oneri di pubblicità degli incarichi? Siamo sicuri che siano state previste le coperture finanziarie per i rimborsi spese?

Io a queste domande non sono in grado di rispondere. A questo punto ci vorrebbe un esperto!

Giampiero Alfarini



 

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